1. Il tribunale e' composto da un solo arbitro qualora le parti alla controversia cosi' decidano entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. 2. In caso di decesso, d'incapacita' o di difettosita' dell'arbitro, le parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di 30 giorni a decorrere dal decesso, dall'incapacita' o da difettosita'.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-allegato-3-art2 · fonte su Normattiva