Art. 2 (Protocollo Allegato 3)
1. Il tribunale e' composto da un solo arbitro qualora le parti alla controversia cosi' decidano entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. 2. In caso di decesso, d'incapacita' o di difettosita' dell'arbitro, le parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di 30 giorni a decorrere dal decesso, dall'incapacita' o da difettosita'.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
