di Arbitrato 1. La procedura di arbitrato si svolge in contraddittorio e deve essere conforme ai principi di un processo equo. La procedura comporta una fase scritta e una fase orale. 2. Il Tribunale Arbitrale dispone, nei confronti delle parti della controversia, dei poteri istruttori e d'inchiesta che gli sono necessari per svolgere la propria missione. 3. Ciascun Stato partecipante alla CSCE che ritenga di avere un particolare interesse giuridico suscettibile di essere chiamato in causa dalla decisione del Tribunale puo' inviare al Cancelliere una domanda d'intervento entro quindici giorni dalla trasmissione della notifica da parte del Segretariato CSCE, come previsto all'Articolo 15. Tale domanda e' trasmessa immediatamente alle parti della controversia ed al Tribunale costituito per esaminare la controversia. 4. Se lo Stato interveniente dimostra l'esistenza di un tale interesse, il Tribunale autorizza lo Stato a partecipare alla procedura nei limiti necessari alla protezione di tale interesse. La parte pertinente della decisione del Tribunale vincola lo Stato interveniente. 5. Le parti della controversia dispongono di un periodo di trenta giorni per far pervenire al Tribunale le loro osservazioni sulla domanda d'intervento. Il Tribunale si pronuncia sull'ammissibilita' di tale domanda. 6. I dibattiti dinanzi al Tribunale si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contraria del Tribunale resa a domanda delle parti della controversia. 7. In caso di contumacia di una o piu' parti della controversia, l'altra o le altre parti della controversia possono domandare al Tribunale di accogliere le sue o le loro conclusioni. In tal caso il Tribunale decide dopo avere accertato la propria competenza e la fondatezza della domanda della o delle parti che partecipano al processo.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
