[1]Articolo VIII.

[2]Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l'ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conio delle caratteristiche regionali, di concludere degli accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l'inquinamento ed in particolare quello causato da scarico. Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformita' agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall'Organizzazione. Le Parti contraenti cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verra' riservata una particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artviii · fonte su Normattiva