[1]Articolo IX.
[2]Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l'assistenza alle Parti che la richiedano in materia di:
- a)formazione del personale scientifico e tecnico;
- b)fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo;
- c)distruzione e trattamento dei rifiuti e tutte le altre misure di prevenzione o di diminuzione dell'inquinamento dovuto a scarico, soprattutto nei confronti dei paesi interessati, agendo cosi' in conformita' ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
