[1]Articolo XI.

[2]Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di soluzione delle controversie riguardanti la interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artxi · fonte su Normattiva