E RICERCATORI 1. Le remunerazioni che un professore, un altro membro del corpo insegnante o un ricercatore che e', o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, riceve in corrispettivo di queste attivita' non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute in corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nell'interesse pubblico ma principalmente in vista della realizzazione di un particolare vantaggio a favore di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305~art20 · fonte su Normattiva