all'immunita' L'Agenzia applichera' il paragrafo 1 a) dell'Articolo IV dell'Allegato I alla Convenzione in modo tale da poter rinunciare alla sua immunita' dalla giurisdizione ed esecuzione in ogni controversia del tipo specificato all'Articolo XXVI di tale Allegato se la somma implicata non supera 10.400 (diecimilaquattrocento) unita' di conto e se la controversia non puo' essere risolta mediante negoziazione diretta, a meno che, secondo il Consiglio dell'Agenzia, il caso non riguardi un principio di importanza tale da non poter accettare che l'Agenzia rinunci alla sua immunita'.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art16 · fonte su Normattiva