' Ai fini dello svolgimento delle sue attivita' ufficiali nell'ambito del territorio Italiano, l'Agenzia godra' dei privilegi e delle immunita' definite all'Annesso I della Convenzione o in ogni Accordo complementare pertinente in vigore tra l'Italia e l'Agenzia in conformita' con le disposizioni per la sua attuazione stabilite in questa Parte dell'Accordo.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
