di merci Le merci importate in esenzione da imposte e dazi alle condizioni dell'Articolo 18 e 20 del presente Accordo non potranno essere vendute o cedute a terzi senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle autorita' italiane e senza che siano state pagate le imposte, i dazi ed i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sara' applicata la tariffa in vigore a quella data.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
