dell'Agenzia 1. Il personale dell'Agenzia che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunita' previsti nell'articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione ed in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:

  • a)non hanno bisogno del permesso di lavoro ne' del permesso di soggiorno, e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purche' siano in possesso della carta di identita' personale prevista sub b) in appresso; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari ed al loro personale di servizio;
  • b)otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorita' italiane una speciale carta di identita' personale da cui risulti la loro connessione con l'ESRIN ed il loro diritto a godere dei privilegi e delle immunita' di cui all'Annesso I alla Convenzione e dal presente Accordo;
  • c)possono importare in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, dal Paese di ultima resideza e dal Paese in cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l'ESRIN - la loro mobilia ed effetti personali ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi e che saranno immatricolate in serie speciali;
  • d)possono esportare senza divieti ne' restrizioni, per un periodo di un anno a partire dalla data di cessazione delle loro funzioni presso l'ESRIN - le loro mobilia ed effetti personali ivi compresi gli autoveicoli in loro uso e possesso;
  • e)beneficieranno in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia. 2. Oltre ai privilegi ed alle immunita' previste all'Articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritti di acquistare un'autovettura che sara' registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritto durante il periodo di permanenza in Italia. 3. L'Agenzia informa l'Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Essa inoltre fara' pervenire al Governo, almeno una volta l'anno, una lista di tutti i membri del personale e dei familiari che vivono sotto il suo tetto. 4. I ricercatori previsti dal disposto del paragrafo 3 d) dell'Articolo XII della Convenzione ed i tirocinanti che svolgono ricerca presso l'ESRIN beneficieranno delle disposizioni del paragrafo 1 a) del presente Articolo. 5. L'Italia si impegna a prestare assistenza, su richiesta, ai fini dell'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art24 · fonte su Normattiva