[1]Articolo X

[2]1. Ciascuno Stato contraente s'impegna ad adottare, conformemente alle disposizioni della sua Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente Convenzione. 2. Resta inteso che alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di uno Stato, tale Stato deve essere in grado, secondo la propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artx · fonte su Normattiva