1. E' istituito un Comitato intergovernativo con il compito:

  • a)di esaminare le questioni relative all'applicazione e al funzionamento della presente convenzione;
  • b)di raccogliere le proposte e di preparare la documentazione concernente le eventuali revisioni della convenzione. 2. Il Comitato sara' composto da rappresentanti degli Stati contraenti, scelti tenendo conto di un'equa ripartizione geografica. Il numero dei membri del Comitato sara' di sei se quello degli Stati contraenti e' inferiore o uguale a dodici, di nove se il numero degli Stati contraenti e' da tredici a diciotto, e di dodici se il numero degli Stati contraenti supera i diciotto. 3. Il Comitato sara' costituito dodici mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, in seguito ad uno scrutinio organizzato tra gli Stati contraenti - i quali disporranno ciascuno di un voto - dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dal Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conformemente alle norme che saranno state previamente approvate dalla maggioranza assoluta degli Stati contraenti. 4. Il Comitato eleggera' il suo presidente e il suo ufficio. Esso stabilira' un regolamento interno concernente in particolare il suo futuro funzionamento e il suo modo di rinnovamento; detto regolamento dovra' soprattutto assicurare l'avvicendamento tra i diversi Stati contraenti. 5. Il segretariato del Comitato sara' composto di funzionari dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche designati rispettivamente dai Direttori generali e dal Direttore delle tre istituzioni interessate. 6. Le riunioni del Comitato, che sara' convocato ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri lo riterra' utile, saranno tenute successivamente presso le sedi rispettive dell'Ufficio internazionale del lavoro, della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. 7. Le spese dei membri del Comitato saranno a carico dei rispettivi Governi.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art32 · fonte su Normattiva