[1]Articolo XV
[2]Ogni controversia fra due o piu' Stati contraenti che concerne l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e che non sia stata composta mediante negoziati sara' portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per la sua risoluzione, a meno che gli Stati in causa non convengano altrimenti circa la sua composizione.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
