[1]Articolo XV

[2]Ogni controversia fra due o piu' Stati contraenti che concerne l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e che non sia stata composta mediante negoziati sara' portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per la sua risoluzione, a meno che gli Stati in causa non convengano altrimenti circa la sua composizione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxv · fonte su Normattiva