[1]Articolo XVI

[2]1. La presente Convenzione sara' redatta in francese, inglese e spagnolo. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede. 2. Saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione con i governi interessati, testi ufficiali della presente Convenzione in arabo, italiano, portoghese e tedesco. 3. Ogni Stato contraente o gruppo di Stati contraenti potra' far redigere dal Direttore generale, di concerto con quest'ultimo, altri testi nella lingua di sua scelta. 4. Tutti i testi suddetti saranno allegati al testo firmato della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxvi · fonte su Normattiva