Art. 12 (Protocollo)
[1]complementari
[2]L'INTELSAT puo' concludere con una o piu' Parti contraenti accordi complementari in vista dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne l'una o le altre Parti contraenti, nonche' altri accordi al fine di assicurare il buon funzionamento dell'INTELSAT.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
