Art. 18 (Protocollo)
[1]1. Il Direttore Generale dell'INTELSAT informera' tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonche' di tutte le altre comunicazioni relative al presente Protocollo. 2. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Direttore Generale dell'INTELSAT lo registrera' presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 3. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in inglese, spagnolo e francese fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Direttore Generale dell'INTELSAT che ne fara' avere copie certificate conformi alle Parti dell'INTELSAT.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
[3]FATTO a Washington, il 19 maggio 1978. (Seguono le firme).
Testo vigente dal 16 giugno 1981
