[1]fiscali e doganali

[2]1. Nel quadro delle proprie attivita' autorizzate dagli Accordi dell'INTELSAT, l'INTELSAT ed i suoi beni sono esenti da ogni imposta nazionale sul reddito e da ogni imposta diretta nazionale sui beni. 2. Quando il prezzo dei satelliti di telecomunicazioni acquisiti dall'INTELSAT nonche' quello degli elementi e delle parti dei detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale comprendono delle imposte o diritti di natura tale da esservi normalmente incorporati, la Parte contraente che ha riscosso le imposte o i diritti adotta le disposizioni del caso in vista della rimessa o del rimborso all'INTELSAT delle imposte o diritti identificabili. 3. L'INTELSAT e' esentata dal pagamento dei diritti doganali e da altre tasse, divieti o restrizioni imposti a motivo dell'importazione o esportazione dei satelliti di telecomunicazioni e degli elementi e parti dei detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale. Le parti contraenti adottano tutte le misure utili per facilitare le formalita' doganali. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle tasse e diritti che costituiscono, di fatto, unicamente la remunerazione dei servizi resi. 5. I beni appartenenti all'INTELSAT che hanno beneficiato dell'esonero previsto dai paragrafi 2 e 3 verranno ceduti, dati in locazione o prestati a titolo definitivo o provvisorio conformemente alle leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esonero.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;306~protocollo-art4 · fonte su Normattiva