1. I rappresentanti delle Parti dell'INTELSAT che partecipano a riunioni convocate dall'INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni nonche' nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, per gli atti (ivi comprese le parole e gli scritti) da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e nei limiti delle loro attribuzioni. Tuttavia tale immunita' non viene tenuta in considerazione nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato da un autoveicolo o da un altro mezzo di trasporto loro appartenente o da essi condotto, o nel caso di una infrazione alle disposizioni sulla circolazione stradale da essi commessa e coinvolgente il veicolo precitato;
  • b)inviolabilita' per tutti i loro documenti e carte ufficiali;
  • c)la stessa esenzione, per loro stessi e i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle restrizioni relative all'ammissione, alla registrazione degli stranieri e alle formalita' di partenza, che viene normalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nessuna Parte contraente e' tuttavia tenuta ad applicare la presente disposizione ai propri residenti permanenti. 2. I rappresentanti dei firmatari che partecipino a riunioni indette dall'INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni come nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunita':
  • a)inviolabilita' per i documenti e carte ufficiali riferentisi allo svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attivita' dell'INTELSAT;
  • b)stessa esenzione, per loro stessi e i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle esenzioni riguardanti la ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalita' di partenza che viene normalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nessuna Parte contraente e' tuttavia tenuta ad applicare la presente disposizione ai propri residenti permanenti. 3. I membri del tribunale arbitrale e i testimoni convocati da detto tribunale che partecipino ai procedimenti arbitrali conformemente all'allegato C dell'Accordo godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, nonche' nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi ed immunita' previsti dai paragrafi 1 a), b) e c). 4. Nessuna Parte contraente e' tenuta ad accordare ai propri cittadini o ai propri rappresentanti i privilegi e le immunita' enunciate ai paragrafi 1 e 2.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;306~protocollo-art8 · fonte su Normattiva