1. I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previsti dal presente protocollo sono esclusivamente accordati nell'interesse del Centro e degli Stati membri e non a vantaggio personale dei beneficiari. 2. Le autorita' competenti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunita' se questa ostacola l'azione della giustizia, purche' i fini per i quali e' stata accordata non ne risultino compromessi. 3. Le autorita' competenti di cui al paragrafo 2 sono: - gli Stati membri per quanto concerne i loro rappresentanti; - il Consiglio per quanto concerne il direttore; - il direttore per quanto concerne gli altri membri del personale e gli esperti ai sensi dell'articolo 14.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
