autorita' competenti dei due Paesi di comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse Autorita' concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;306~accordo-art15 · fonte su Normattiva