Autorita' competenti di entrambe i Paesi si comunicheranno ogni informazione concernente le coproduzioni, gli scambi di films ed, in generale, ogni precisione relativa alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Queste stesse Autorita' determineranno le norme di applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;208~accordo-art15 · fonte su Normattiva