Art. 15 (Accordo)
Autorita' competenti di entrambe i Paesi si comunicheranno ogni informazione concernente le coproduzioni, gli scambi di films ed, in generale, ogni precisione relativa alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Queste stesse Autorita' determineranno le norme di applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
