1 Ogni Stato puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali che saranno oggetto della presente Convenzione quadro. 2 Ogni Stato puo', in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa estendere l'applicazione della presente Convenzione quadro ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione quadro entrera' in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione resa a norma dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata riguardo ad ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il recesso avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art30 · fonte su Normattiva