Art. 5 (Convenzione)
1. L'autorita' alla quale viene presentato un libretto puo' in caso di dubbio relativo alla data, alla firma, al sigillo, al timbro o alla qualifica del firmatario, far procedere alle verifiche necessarie da parte dell'autorita' che ha rilasciato o aggiornato il libretto. 2. La richiesta di verifica puo' essere effettuata per mezzo di un modulo plurilingue il cui modello e' annesso alla presente Convenzione. 3. Questo modulo e' inviato direttamente sia all'Autorita' che ha rilasciato o aggiornato il libretto da verificare, sia all'Autorita' centrale eventualmente indicata dallo Stato firmatario, ed e' accompagnato da una copia del libretto, se necessario, dall'originale. 4. La verifica e' effettuata gratuitamente e la relativa risultanza puo' essere rinviata direttamente, se dal caso assieme al libretto originale. Tali risultanze saranno rinviate il piu' rapidamente possibile.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
