Art. 3 (Convenzione)
i libretti sono redatti secondo il modello annesso alla Convenzione istitutiva di un libretto internazionale di famiglia, firmata a Parigi il 12 Settembre 1974, oppure contengono codici estratti da un sistema di codificazone approvato dalla Commissione Internazionale di Stato Civile, nessuna traduzione puo' esserne richiesta; in caso di necessita', una traduzione puo' essere richiesta dall'Autorita' dinnanzi alla quale essi sono esibiti.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
