[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRETTI DI STATO CIVILE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di promuovere ed agevolare il riconoscimento e l'aggiornamento dei loro libretti di stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 1. Ai sensi della presente Convenzione, un libretto di stato civile e' un documento rilasciato a norma di legge, emanante da un funzionario di stato civile e concepito per contenere le enunciazioni originarie e successive menzioni negli atti di stato civile concernenti alla nascita, il matrimonio ed il decesso. Le enunciazioni e menzioni di stato civile riportate in tali libretti sono munite di data e accompagnate dalla firma e dal sigillo o timbro dell'Autorita' che le ha riportate.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art1 · fonte su Normattiva