Art. 1 (Convenzione)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRETTI DI STATO CIVILE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di promuovere ed agevolare il riconoscimento e l'aggiornamento dei loro libretti di stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 1. Ai sensi della presente Convenzione, un libretto di stato civile e' un documento rilasciato a norma di legge, emanante da un funzionario di stato civile e concepito per contenere le enunciazioni originarie e successive menzioni negli atti di stato civile concernenti alla nascita, il matrimonio ed il decesso. Le enunciazioni e menzioni di stato civile riportate in tali libretti sono munite di data e accompagnate dalla firma e dal sigillo o timbro dell'Autorita' che le ha riportate.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
