il funzionario di Stato civile di uno degli Stati Contraenti redige un atto di stato civile, egli aggiorna, in base a tale atto, allorche' gli vengono presentati, i libretti redatti dall'ufficiale di stato civile di un altro Stato contraente.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art4 · fonte su Normattiva