Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990
Art. 4 (Convenzione)
il funzionario di Stato civile di uno degli Stati Contraenti redige un atto di stato civile, egli aggiorna, in base a tale atto, allorche' gli vengono presentati, i libretti redatti dall'ufficiale di stato civile di un altro Stato contraente.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
