generali dei Membri

  • 1)I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria per consentir loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo, ed a cooperare pienamente per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; essi si impegnano inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo.
  • 2)I Membri riconoscono che i certificati d'origine costituiscono una fonte importante di informazioni sugli scambi di caffe'. Di conseguenza, i Membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati d'origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati in modo appropriato, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio.
  • 3)I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art3 · fonte su Normattiva