degli ostacoli al consumo

  • 1)I Membri riconoscono che e' estremamente importante realizzare nei piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.
  • 2)I Membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura diversa, intralciare lo sviluppo del consumo di caffe', in particolare:
  • a)alcuni regimi d'importazione applicabili al caffe', ivi rese le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie regole amministrative o pratiche commerciali;
  • b)taluni regimi di esportazione per quanto concerne i sussidi diretti ed indiretti e altre regole amministrative o pratiche commerciali;
  • c)alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di carattere legislativo ed amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
  • 3)In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o siano adottate altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
  • 4)In considerazione del loro comune interesse, i Membri si impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente, e ove possibile, eliminare gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, nonche' per diminuirne sostanzialmente gli effetti.
  • 5)Per quanto riguarda gli impegni assunti a norma del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri comunicano ogni anno al Consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente Articolo.
  • 6)Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo, e lo sottopone al Consiglio.
  • 7)Per conseguire gli obiettivi di cui nel presente Articolo, il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai Membri. Questi lo informano, appena possibile, delle misure da essi adottate per tradurre in atto le raccomandazioni in parola.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art31 · fonte su Normattiva