relative al caffe' trasformato

  • 1)I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi compresa la trasformazione di caffe' e l'esportazione del caffe' trasformato.
  • 2)In questa ottica, i Membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri Membri.
  • 3)Qualora un Membro consideri che il disposto dal paragrafo 2) del presente Articolo non e' osservato, essa avvia consultazioni con gli altri Membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'Articolo 36. I Membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti puo' sottoporre la questione al Consiglio conformemente al disposto dell'articolo 37.
  • 4)Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il diritto dei singoli Membri ad adottare le misure necessarie per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato o, se del caso, per risanare la situazione.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art32 · fonte su Normattiva