di votazione del Comitato esecutivo

  • 1)Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'Articolo 18. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
  • 2)Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art20 · fonte su Normattiva