di votazione del Comitato esecutivo
- 1)Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'Articolo 18. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
- 2)Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
