e ricorsi
- 1)Ogni controversia relativa all'interpretazione, o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati, viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte della controversia, deferita al Consiglio, che decidera' in merito.
- 2)Quando una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei Membri o piu' Membri che detengono insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni che sono oggetto di controversia.
- 3)a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal Consiglio, tale Commissione si compone di:
- i)due persone designate dai Membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel campo giuridico;
- ii)due persone designate dai Membri importatori in base agli stessi criteri;
- iii)un Presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi i) e ii), o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
- b)I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
- c)I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo
- d)Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
- 4)Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
- 5)Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.
- 6)Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito.
- 7)Un Membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
- 8)Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al Comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o di esigere la sua esclusione dall'Organizzazione in virtu' dell'articolo 45.
- 9)Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che il Consiglio esamini il caso.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
