Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972
Art. 3 (Convenzione)
1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovra' designare un organismo nazionale che direttamente:
- a)disporra' per le iscrizioni negli altri Stati contraenti, come previsto all'articolo 6;
- b)ricevera' le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne dara' seguito alle condizioni previste all'articolo 8. 2. Ciascuno Stato contraente comunichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'organismo nazionale designato in virtu' del precedente paragrafo.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
