[1]ed immunita'

[2]1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appresso chiamato "il governo ospitante") e l'Organizzazione internazionale del cacao. 3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:

  • a)se viene concluso un accordo in questo senso fra il governo ospitante e l'Organizzazione;
  • b)quando la sede dell'Organizzazione non si trova piu' nel territorio del governo ospitante, oppure
  • c)qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 4. l'Organizzazione puo' concludere, con uno o piu' altri membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo: tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art21 · fonte su Normattiva