[1]di importazione e di esportazione
[2]1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri. 2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao, per paese d'origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
