1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione. 2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo I ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3. 3. a) Salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente:

  • i)due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato;
  • ii)due persone con analoghe qualificazioni designate dai membri importatori;
  • iii)un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei punti i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal presidente del Consiglio.
  • b)I cittadini delle parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale.
  • c)i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo.
  • d)Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale i sottoposti al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art58 · fonte su Normattiva