- a)Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato verra' deferita per decisione al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante.
- b)Se una controversia e' stata deferita al Consiglio a norma del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia.
- c)i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimita' dei suffragi espressi, il Comitato consultivo e' composto di:
[2]Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali dotata di notevole esperienza nel campo dei problemi oggetto della controversia e l'altra un giurista qualificato e con vasta esperienza; Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; ed Un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone summenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo;
- ii)I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzioni da nessun governo.
- iii)Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio.
- d)L'opinione motivata del Comitato consultivo e' presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
