1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento. 2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato e' accordata liberta' di commercio e di navigazione fra i territori delle due Parti contraenti.
Testo vigente dal 6 aprile 1968
