1. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. 2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le leggi dell'altra Parte contraente concedono ai beni dei nazionali. Cio' vale anche per quanto riguarda atti della pubblica Autorita', perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati. 3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme ne' a prendere provvedimenti particolari nei confronti dei cittadini e delle Societa' dell'altra Parte che ne pregiudichino gli interessi e ne rendano peggiore il trattamento in relazione alle imprese che essi hanno costituito o alle quali essi partecipano sia mediante apporti di capitali, di talento professionale, artistico o tecnologico, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge. 4. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per pubblica utilita' o per interesse sociale e contro un indennizzo adeguato. L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza ritardi non necessari. Al piu' tardi al momento dello esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la determinazione e il versamento dell'indennizzo. La legalita' dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un processo legale ordinario. Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente in occasione dello esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente cui partecipino direttamente o indirettamente. 5. Per quanto riguarda le questioni disciplinate ai paragrafi 2 e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art5 · fonte su Normattiva