CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti: 1. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche; 2. - l'imposta sulle societa', ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta emiratina")
  • b)per quanto concerne l'Italia: 1. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3. - l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. - La Convenzione si applichera' anche alle imposte, future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309~convenzione-art2 · fonte su Normattiva