Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, nonche' nell'ultimo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

Testo vigente dal 29 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31~art2 · fonte su Normattiva