l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti:
- i)la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure d'effetto equivalente, o
- ii)una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
Testo vigente dal 3 marzo 1997
