'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 33 e 34, non vi sono restrizioni tra la Comunita', da una parte, e Israele, dall'altra, al movimento di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo in cui detti capitali sono investiti.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art31 · fonte su Normattiva