rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e di Israele, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui mercati dei capitali. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Israele da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Israele e degli utili derivanti da tali investimenti.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art33 · fonte su Normattiva