1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A tal fine esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione verte sulla semplificazione e computerizzazione delle procedure doganali, configurandosi in particolare come scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale. 3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente Accordo, in particolare per la lotta agli stupefacenti e al riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art49 · fonte su Normattiva