1. Le Parti promuovono la cooperazione per la prevenzione del degrado ambientale, per il controllo dell'inquinamento e per garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile e di promuovere progetti ambientali regionali. 2. La cooperazione si concentra in particolare sugli aspetti seguenti: - desertificazione; - qualita' dell'acqua del Mediterraneo e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino; - smaltimento dei rifiuti; - salinizzazione; - gestione ambientale di aree costiere particolarmente delicate; - educazione e sensibilizzazione ambientale; - uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e valutazione dell'impatto ambientale; - impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza dei centri industriali in particolare; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art50 · fonte su Normattiva