1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere piu' efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale. 2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti: - conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni; - standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare e per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art53 · fonte su Normattiva