delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorita' doganali la prova soddisfacente:

  • a)che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
  • b)che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art13 · fonte su Normattiva