delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dalla Tunisia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
- a)che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
- b)che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
