di carattere generale 1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti, a beneficiare dell'Accordo, su presentazione:

  • a)di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato III; o,
  • b)nei casi indicati nell'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata "dichiarazione su fattura") nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 27, sono ammessi a beneficiare dell'Accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art17 · fonte su Normattiva