[1]di carattere generale

[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

  • a)di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III oppure
  • b)nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

[3]2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art17 · fonte su Normattiva